In data 11 ottobre il gran Consiglio su richiesta del Comandante in Capo ha convertito il DLn°01/07 riguardante l'iter per la presentazione e votazione di un decreto legislativo. La legge ha effetto immediato e viene conservata presso il Ministero degli affari interni. Qui di seguito il testo integrale della suddetta legge:
Legge n.01/07 -regolamentazione iter legislativo-
ART.I
Ogni cittadino è libero di presentare presso il Ministro degli interni di proposte, petizioni, emendamenti o disegni di legge.
ART.II
Una volta ricevuta la proposta, petizione, emendamento o disegno di legge il Ministro degli affari interni a 15 giorni di tempo per convocare il Gran Consiglio.
ART.III
Il Gran Consiglio è l'unico organo deputato a decidere l'ammissibilità o meno della proposta, petizione, emendamento o disegno di legge.
Art.IV
Il gran Consiglio può decidere sull'ammissibilità o meno solo ed esclusivamente sulla base del diritto e non su base strettamente personale dei suoi componenti.
ART.V
Una volta ritenuto ammissibile la proposta, petizione, emendamento o disegno di legge questi passa al giudizio popolare.
Art.VI
La proposta, petizione, emendamento o disegno di legge viene pubblicata nel forum alla sezione "Disegni di legge" dove nei successivi 30 giorni i cittadini potranno proporre cambiamenti.
ART.VII
Alla scadenza dei 30 giorni si passa alla votazione dove tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
ART.VIII
La votazione dura 72 ore alla scadenza dei quali il Ministro degli affari interni nel suo spazio forum darà il risultato finale.
ART.IX
Il quorum per l'entrata in vigore di una proposta, petizione, emendamento o disegno di legge e fissato in 51% dei cittadini al voto ed il 51% dei consensi.
ART.X
Se la proposta, petizione, emendamento o disegno di legge non ha subito cambiamenti dai cittadini viene votata "così com'è".
ART.XI
Se la proposta, petizione, emendamento o disegno di legge ha subito cambiamenti dai cittadini viene votato ogni singolo cambiamento e a quel punto il 51% dei voti favorevoli lo deve raggiungere ogni singolo articolo originario o cambiato.
ART.XII
Se qualcuno dei singoli articoli non dovesse raggiungere il 51% dei consensi entro 48 ore dalla votazione finale si riunirà il Gran Consiglio che votera gli articoli rimanenti.
ART.XIII
Alla fine della votazione dei cittadini o del Gran Consiglio il Comandante in Capo entro 24 ore emanerà la nuiova legge che avrà effetto immediato e verrà conservata come fonte del diritto.
ART.XIV
Fonti del diritto sono:
-Costituzione
-Leggi ordinarie della nazione
-Leggi internazionali.
Comandante in Capo/Tunea
TuneaMuukNiko I
Ministro degli affari interni/ Uu-mahatyy dykan
DanaeNypeerEpath
venerdì 12 ottobre 2007
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